Art. 2.
(Norme a favore dei coniugi dei portatori di handicap).

      1. Il coniuge di un portatore di handicap ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di handicap con una percentuale

 

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di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.
      3. Se entrambi i coniugi sono portatori di handicap, si applicano a ciascuno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.